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Vantaggi

CSEN comitato provinciale di Siracusa square

Vantaggi per le Associazioni che si affiliano al C.S.E.N

VANTAGGIO
ASS./SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
CIRCOLO
BASI ASSOCIATIVE SPORTIVE
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Esenzione fiscale attivita’ sportive ed istituzionali sociali o ricreative svolte verso i tesserati (art. 148 del TUIR comma 3 e circ. Min. Finanze 124/e/98) solo per associazioni regolarmente costituite. (dgls 460\97)
Esenzione fiscale bar sociale (art. 148 del TUIR comma 5 e circ. Min. Finanze 124/e/98) solo per associazioni regolarmente costituite.
Assicurazione infortuni invalidita’ permanente e morte Unipol Sai per la pratica di tutte le attivita’ motorie e sportive con attivazione entro le 24 ore; tesseramento con formule di assicurazione integrative.
Assicurazione di responsabilita’ civile Unipol Sai e per tutte le attivita’ sportive e sociali e\o manifestazioni in palestra o sede o anche presso altri impianti (con un massimale di € 2.500.000,00). Assicurazione di tutela legale (con un massimale € 20.000,00).
Convenzione SIAE per sconti su diritti musicali per diffusioni nelle attivita’ di palestra, gare,  manifestazioni,  feste  e  per  tutte  le  attivita’ socio culturali.
Invio postale del periodico trimestrale C.S.E.N. “Boy’sport”  ed invio on line del magazine CseNews con notizie sulle attivita’ e le normative.
Vademecum per le associazioni con tutte le normative giuridico-fiscali
Note informative specifiche per novita’ giuridico-fiscali e di altri settori (inviate via mail a tutte le associazioni affiliate e pubblicate sul sito).
Possibilita’ per il tesserato di partecipazione a tutte le attivita’ nazionali, regionali e provinciali del C.S.E.N.
Sconti fiscali su tariffe metano (30% circa) solo per asd regolarmente costituite.
Esenzione imposta sulle insegne.
Riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicita’.
Applicazione normativa dei compensi erogabili per prestazioni sportive dilettantistiche agli allenatori ed istruttori o ai direttori che partecipano all’attivita’ sportiva con i benefici della legge 342/2000, art. 37 (dpr 22/12/86 n. 917 art. 81 comma 1 lettera mart. 83 comma 2) fino a € 10.000,00 per anno in esenzione di imposte (anche irap), ritenute d’acconto; enpals inail solo per attivita’ sportive ed  associazioni  o  societa’  regolarmente  costituite  ed  in  regola  con l’art. 90 della finanziaria 2003.
Applicabilita’ ad eventuali attivita’ commerciali poste in essere (quali ad esempio vendita di abbigliamento sportivo, pubblicita’, sponsorizzazioni) del regime agevolato previsto dalla legge 398/91 (iva al 50% calcolo imposte solo sul 3% del fatturato).
Riduzione della tassa sui rifiuti (si esclude dall’imponibile l’area sportiva).
Esenzione dall’imposta dei rimborsi spese a pié di lista (vitto, alloggio, trasporto) effettuate dai tesserati in  nome e per conto delle associazioni.
Agevolazioni  del  credito  sportivo  per  acquisizione,  costruzione  o ristrutturazione di un centro sportivo.
Possibilita’ di ottenere dagli enti locali contributi per le manifestazioni sportive e sociali.
Possibilita’ per associazioni e circoli di somministrare alimenti e bevande alcoliche, in deroga ai piani comunali (previo nulla osta rilasciato dal C.S.E.N.)
Organizzazione di corsi per dirigenti, tecnici, istruttori, giudici di gara in base al regolamento CONI/EPS con titoli riconosciuti anche dalle diverse leggi regionali.
Esenzione  del  pagamento  dell’imposta  sugli  intrattenimenti  sulle quote ed i contributi associativi (legge 383/2000).
Esenzione delle imposte sui proventi derivanti da prestazioni di servizi e  cessioni  dei  beni  effettuate  a  favore  dei  familiari  conviventi  dei tesserati associati (legge 383/2000).
Possibilita’ di detrazione dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni e abbonamenti per i figli minori (5 – 18 anni) alle a.s.d. fino a € 210,00 annue (comma 319 legge 27/12/2006 n. 296).
Possibilita’ di ottenere dalle aziende corrispettivi in denaro o natura che fino all’importo di € 200.000,00 costituiscono per le medesime spese di pubblicita’ e sono quindi totalmente deducibili dal reddito di impresa.